Atto di Donazione

NOTIFICA DEGLI ATTI DI DONAZIONE A CREMONA

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Il Notaio e Avvocato Gianluppi opera presso lo studio notarile situato a Cremona proponendo efficaci servizi notarili in merito alla stipula e notifica di contratti di donazione.
Le donazioni sono veri e propri contratti attraverso i quali una persona, liberamente, arricchisce un’altra disponendo a suo favore diritti o anche obbligazioni. 
Contatti

Dono di beni e proprietà

Il contratto di donazione deve essere sottoscritto in presenza del notaio e di due testimoni.

Il ruolo del notaio è fondamentale poiché, attraverso la consulenza dell’esperto, è possibile operare nell’ottica di evitare futuri contenziosi familiari o problemi riguardanti la commerciabilità dei beni donati. 

Cos'è il contratto di donazione

Gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto di donazione sono lo spirito di liberalità con il quale viene sottoscritto l’atto e il desiderio di contribuire all’arricchimento del donatario.

L’atto di donazione è irrevocabile e pubblico. 

Come si costituisce l'atto

L’atto di donazione, per essere valido, deve essere sottoscritto dal donante il quale deve essere capace d’intendere e di volere, nella piena consapevolezza delle conseguenze che tale contratto comporta.
Emblema della Repubblica Italiana

Gli effetti di un atto di donazione

Nel contratto di donazione è possibile inserire determinate clausole, condizioni e oneri in grado di soddisfare ogni specifica esigenza.
L’atto di donazione può essere revocato in presenza di determinati fattori di natura etica e sociale.
Questo contratto subirà una revoca nel caso in cui il donatario si dimostri ingrato attraverso gesti gravi verso il donante e il suo patrimonio, o in presenza di figli non ancora conosciuti dal donante nel momento della stipula del contratto di donazione.

Una donazione viene considerata un vero e proprio anticipo sull’eredità pertanto, alla morte del donante, essa verrà imputata alla quota riservata secondo testamento.

Tutela degli eredi legittimari 

La legge italiana tende a tutelare determinate categorie di familiari, chiamati legittimari, riservando ad essi una quota di eredità anche nel caso il defunto, attraverso una donazione, abbia espresso una volontà differente.

Gli eredi legittimari sono:
  • discendenti, ovvero figli e nipoti;
  • scendenti, ovvero genitori e nonni, il coniuge. 
Quando un atto di donazione lede i diritti dei legittimari, essi possono portare in giudizio questo atto e renderlo inefficace.

I legittimari vengono tutelati anche mediante ilcoinvolgimento di organismi terzi che abbiano acquistato i diritti del donatario: se questi organismi non sono in grado di soddisfare le pretese del legittimario, esso potrà richiedere la restituzione dei beni interessati.

I legittimari potranno prestare il loro assenso alla donazione solo ed esclusivamente alla morte del donante, ma mai se esso è ancora in vita.

Contattate il notaio 
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