Il contratto definitivo di compravendita comporta degli obblighi sia per il compratore, che deve pagarne il prezzo, sia per il venditore, che deve consegnare il bene e garantire che su esso non pendano vizi o difetti.
Il prezzo dell’immobile dovrà essere versato su uno speciale conto corrente intestato al notaio, che si occuperà di svincolarlo e trasmettere la quota al venditore solo dopo la registrazione del contratto di compravendita e la trascrizione nei registri immobiliari.
Il venditore deve garantire che sull’immobile non gravino vizi che ne diminuiscano il valore: nel caso in cui vengano riscontrati vizi occulti dopo la vendita, il compratore potrà agire contro il venditore e far valere i propri diritti.
Il compratore può contestare la presenza di vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta, tramite una raccomandata A/R nella quale si specifica la natura dei vizi e l’intenzione di avvalersi della garanzia. Il compratore potrà richiedere la restituzione della quota, la diminuzione della stessa, il risarcimento dei danni.
Esiste inoltre la garanzia di evizione e si applica nei casi in cui l’immobile non abbia difetti materiali ma di natura giuridica.
Se il venditore non è proprietario dell’immobile o se su di esso grava un’ipoteca o un contratto di usufrutto, il compratore può appellarsi alla garanzia di evizione.